Cos'è
La scuola secondaria di primo grado ha una durata di tre anni e conclude il primo ciclo di istruzione iniziato con la scuola primaria.
La scuola secondaria di primo grado:
- potenzia l’alfabetizzazione di base attraverso i linguaggi e i saperi specifici delle discipline, intese come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo
- evita la frammentazione e un’impostazione trasmissiva dei saperi, favorendo negli studenti un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato
- attraverso le competenze disciplinari promuove lo sviluppo di competenze più ampie e trasversali, che consentono la piena realizzazione personale degli studenti e la loro partecipazione attiva ad una vita sociale orientata ai valori della convivenza civile e del bene comune
- stimola la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale, facendo assumere agli studenti un ruolo attivo nel proprio apprendimento e incoraggiandoli alla costruzione di un proprio progetto di vita
- organizza e accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea
- fornisce occasioni per acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e risorse, svolgendo un fondamentale ruolo educativo e di orientamento per il successivo percorso di istruzione e formazione
- alla lingua inglese, introdotta a partire dalla scuola primaria, affianca lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea.
Orari di funzionamento
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009 disciplina il funzionamento della scuola secondaria di primo grado.
L’orario annuale obbligatorio delle lezioni è di complessive 990 ore, corrispondenti a 29 ore settimanali più 33 ore annuali di approfondimento degli insegnamenti di materie letterarie.
In base alla disponibilità dei posti e dei servizi attivati, possono essere organizzate classi a tempo prolungato con un orario pari a 36 ore settimanali di attività di insegnamento, elevabili fino a 40 comprensive del tempo dedicato alla mensa.
L’orario annuale obbligatorio delle lezioni è di complessive 990 ore, corrispondenti a 29 ore settimanali più 33 ore annuali di approfondimento degli insegnamenti di materie letterarie.
In base alla disponibilità dei posti e dei servizi attivati, possono essere organizzate classi a tempo prolungato con un orario pari a 36 ore settimanali di attività di insegnamento, elevabili fino a 40 comprensive del tempo dedicato alla mensa.
Classi
Le classi prime di scuola secondaria di primo grado sono costituite, di norma, con un minimo di 18 alunni e un massimo di 27 (possono diventare 28 se ci sono resti). Se nella scuola si forma una sola classe prima, gli alunni possono arrivare fino a 30.
Nelle scuole che si trovano nelle piccole isole, nei comuni di montagna e nelle zone abitate da minoranze linguistiche è possibile costituire classi con un minimo di 10 alunni. Nelle stesse zone, se non si raggiungono i numeri per formare classi distinte di prime, seconde e terze, è possibile attivare classi con alunni dei diversi anni di corso, che, però, non devono accogliere più di 18 alunni.
Le classi di scuola secondaria di primo grado che accolgono alunni con disabilità in situazione di gravità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009).
Nelle scuole che si trovano nelle piccole isole, nei comuni di montagna e nelle zone abitate da minoranze linguistiche è possibile costituire classi con un minimo di 10 alunni. Nelle stesse zone, se non si raggiungono i numeri per formare classi distinte di prime, seconde e terze, è possibile attivare classi con alunni dei diversi anni di corso, che, però, non devono accogliere più di 18 alunni.
Le classi di scuola secondaria di primo grado che accolgono alunni con disabilità in situazione di gravità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009).
Discipline di studio
Il decreto ministeriale 254 del 2012 (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione) ha individuato le discipline di studio obbligatorie per gli studenti della scuola secondaria di primo grado:
– Italiano
– Lingua inglese e seconda lingua comunitaria
– Storia
– Geografia
– Matematica
– Scienze
– Musica
– Arte e immagine
– Educazione fisica
– Tecnologia.
A queste discipline la legge 20 agosto 2019, n. 92 ha aggiunto l’insegnamento di Educazione civica, disciplina trasversale che interessa tutti i gradi scolastici e ruota intorno a tre nuclei tematici principali: Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale. Inoltre, per gli studenti che se ne avvalgono, è previsto l’insegnamento della religione cattolica per un’ora settimanale. Gli alunni che non se ne avvalgono possono optare per un’attività alternativa tra quelle proposte dalla scuola o lo studio individuale assistito, oppure possono richiedere l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009 (articolo 5) ha individuato gli orari di insegnamento per ogni disciplina o gruppi di discipline sia per le classi a tempo ordinario, sia per quelle a tempo prolungato. Su richiesta delle famiglie, compatibilmente con le disponibilità di docenti all’interno della scuola e solo se non si verificano esuberi di personale, le due ore di seconda lingua comunitaria possono essere destinate al potenziamento della lingua inglese. Per gli alunni provenienti da Paesi esteri che devono impadronirsi delle abilità comunicative di base le ore destinate all’insegnamento della seconda lingua comunitaria possono essere dedicate all’insegnamento della lingua italiana. Le Indicazioni nazionali per il curricolo hanno fissato i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina.
Percorsi a indirizzo musicale
Dopo aver acquisito l’autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale, nel rispetto della dotazione organica disponibile, le istituzioni scolastiche possono attivare percorsi a indirizzo musicale, che aggiungono alle discipline tradizionali lo studio di uno strumento musicale e della pratica musicale e sono disciplinati dal decreto interministeriale 1° luglio 2022, n. 176 in attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.
Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale lo studente deve effettuare una prova orientativo-attitudinale volta a valutare le sue attitudini e indirizzarlo alla specifica specialità strumentale tra le quattro attivate dalla scuola, tenuto conto dei posti disponibili.
Nei percorsi a indirizzo musicale, le attività di lezione strumentale sia individuale, sia collettiva, di teoria e lettura della musica e di musica d’insieme si svolgono per tre ore settimanali aggiuntive anche organizzate su base plurisettimanale (99 annuali). Nel tempo prolungato, gli insegnamenti aggiuntivi sono svolti all’interno del monte ore complessivo. L’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico, pertanto le attività sono obbligatorie per lo studente iscritto al percorso e sono oggetto di valutazione periodica e finale.
Per accedere ai percorsi a indirizzo musicale lo studente deve effettuare una prova orientativo-attitudinale volta a valutare le sue attitudini e indirizzarlo alla specifica specialità strumentale tra le quattro attivate dalla scuola, tenuto conto dei posti disponibili.
Nei percorsi a indirizzo musicale, le attività di lezione strumentale sia individuale, sia collettiva, di teoria e lettura della musica e di musica d’insieme si svolgono per tre ore settimanali aggiuntive anche organizzate su base plurisettimanale (99 annuali). Nel tempo prolungato, gli insegnamenti aggiuntivi sono svolti all’interno del monte ore complessivo. L’insegnamento dello strumento costituisce parte integrante dell’orario annuale personalizzato e concorre alla determinazione della validità dell’anno scolastico, pertanto le attività sono obbligatorie per lo studente iscritto al percorso e sono oggetto di valutazione periodica e finale.
Valutazione degli apprendimenti
La valutazione nella scuola secondaria di primo grado è disciplinata dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e si esprime attraverso voti in decimi che indicano i differenti livelli di apprendimento in ciascuna disciplina di studio. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e dell’attività alternativa, per i soli alunni che si avvalgono di questi insegnamenti, è effettuata su una nota separata mediante giudizi sintetici. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.
Il comportamento è valutato attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
Il comportamento è valutato attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741.
Possono sostenere l’esame gli studenti che hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore personalizzato, hanno partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da INVALSI e non hanno ricevuto la sanzione disciplinare della non ammissione. Possono sostenere l’esame di Stato anche i candidati privatisti alle condizioni precisate all’articolo 3 del decreto.
L’esame prevede tre prove scritte (italiano o lingua nella quale si svolge l’insegnamento, competenze logico-matematiche, inglese e seconda lingua comunitaria) in tre giornate diverse e un colloquio orale finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente delineato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica.
Per gli studenti iscritti ai percorsi musicali il colloquio pluridisciplinare è integrato da una prova di pratica di strumento.
Il voto finale, che viene riportato sul diploma, deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei quattro voti delle prove scritte e del colloquio.
Al termine del primo ciclo di istruzione viene altresì rilasciata una certificazione delle competenze, che attesta la capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati (decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742). La certificazione delle competenze è integrata da una sezione, a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di Italiano, matematica e lingua inglese.
Possono sostenere l’esame gli studenti che hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore personalizzato, hanno partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da INVALSI e non hanno ricevuto la sanzione disciplinare della non ammissione. Possono sostenere l’esame di Stato anche i candidati privatisti alle condizioni precisate all’articolo 3 del decreto.
L’esame prevede tre prove scritte (italiano o lingua nella quale si svolge l’insegnamento, competenze logico-matematiche, inglese e seconda lingua comunitaria) in tre giornate diverse e un colloquio orale finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente delineato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica.
Per gli studenti iscritti ai percorsi musicali il colloquio pluridisciplinare è integrato da una prova di pratica di strumento.
Il voto finale, che viene riportato sul diploma, deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei quattro voti delle prove scritte e del colloquio.
Al termine del primo ciclo di istruzione viene altresì rilasciata una certificazione delle competenze, che attesta la capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati (decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742). La certificazione delle competenze è integrata da una sezione, a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di Italiano, matematica e lingua inglese.
A cosa serve
La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline,
- stimola la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione sociale
- organizza e accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea
- sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi
- fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e formazione
- introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea
- aiuta a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione (Legge 53 del 2003).
Il Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2009 ha disciplinato il riordino del primo ciclo (e della scuola dell’infanzia).
Il Decreto del Presidente della Repubblica 122 del 2009 ha regolamentato il coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni.
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Contatti
- Telefono: +39 0331 261579
- Email: vaic843007@istruzione.it